Sorveglianza sanitaria

L’obbligo della sorveglianza sanitaria è previsto per le aziende con la seguente classificazione di rischio per i lavoratori:

  • lavoratori esposti a rischio chimico, biologico, rumore e vibrazioni;
  • lavoratori che svolgono movimentazione manuale dei carichi;
  • lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi (amianto, piombo…);
  • lavoro notturno;
  • videoterminalisti che passano più di 20 ore davanti al computer.

Per queste aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori, il datore di lavoro è obbligato dalla legge a designare un medico, specializzato in medicina del lavoro, per l’elaborazione e l’attuazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria.
Il protocollo di sorveglianza viene poi condiviso con il Servizio di Prevenzione e Protezione, e viene stilato in base alle specifiche mansioni dei lavoratori interessati.
La periodicità minima dei controlli è definita dal D.Lgs 81/08, ma è il medico Competente – in virtù dell’esperienza professionale e dei rischi specifici – che stabilisce il contenuto della sorveglianza e valuta se applicare una periodicità più stringente.

L’attività di sorveglianza sanitaria comprende una serie di visite che il medico effettua nei confronti dei lavoratori.
In base al loro scopo tali visite possono essere classificate in:

  • Visita medica periodica: effettuata con una periodicità variabile in base alla mansione e ai rischi specifici del lavoratore.
  • Visita preassuntiva: effettuata prima dell’assunzione per valutare lo stato di salute del lavoratore e l’idoneità allo svolgimento di tale mansione.
  • Visita per cambio mansione: effettuata quando il lavoratore cambia mansione
  • Visita richiesta dal lavoratore: viene effettuata quando il lavoratore lo richiede per motivate ragioni
  • Visita per rientro dopo 60 gg di assenza per malattia o infortunio: viene effettuata per valutare lo stato di salute del lavoratore e verificare se sia ancora idoneo alla mansione.

Dall’esito della sorveglianza sanitaria ne deriva un giudizio di idoneità (anche con limitazioni o prescrizioni) o inidoneità per la mansione specifica; questo giudizio indipendentemente dalle cause che ne hanno generato la diagnosi, è l’unico dato che viene trasmesso all’azienda.

Sinergie per la Salute conserva tutti i dati raccolti durante l’attività di Sorveglianza Sanitaria in apposite cartelle dedicate ad ogni singolo lavoratore.